1. La società concessionaria di autostrade, nel caso di blocco superiore alle tre ore del traffico autostradale determinato da incidenti stradali o da eventi atmosferici, ha l'obbligo di esentare gli utenti dal pagamento del pedaggio relativo al tronco autostradale, provvedendo alla apertura dei caselli di uscita.
1. Il blocco di cui all'articolo 1 è accertato dall'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio.