PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La società concessionaria di autostrade, nel caso di blocco superiore alle tre ore del traffico autostradale determinato da incidenti stradali o da eventi atmosferici, ha l'obbligo di esentare gli utenti dal pagamento del pedaggio relativo al tronco autostradale, provvedendo alla apertura dei caselli di uscita.

Art. 2.

      1. Il blocco di cui all'articolo 1 è accertato dall'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio.